Art. 4.
(Incentivi finanziari alla riconversione).

      1. Al fine di favorire la riconversione al metodo biologico degli impianti di allevamento ittico esistenti e la promozione di attività didattiche, ricreative e sportive ad essi connesse, la dotazione del fondo di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre

 

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2001, n. 448, e successive modificazioni, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è incrementata di 2 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. Le modalità per la concessione alle imprese del settore dei finanziamenti di cui al comma 1 sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare, nell'ambito degli strumenti finanziari regionali e provinciali di orientamento della pesca, ulteriori priorità nell'accesso ai finanziamenti ai progetti presentati da operatori dell'acquacoltura che intendono riconvertire al metodo biologico impianti esistenti.